Al momento della cessazione dell'attività è legittimo domandarsi se la destinazione all'uso o consumo personale di un bene originariamente trasferito dalla sfera privata a quella imprenditoriale, artistica o professionale costituisca un'operazione rilevante ai fini IVA. In linea generale, l'autoconsumo dei beni da parte dell'imprenditore, dell'artista o del professionista, è considerata cessione di beni ex art. 2 co. 2 n. 5) del DPR 633/72, "anche se determinata da cessazione dell'attività". Non rileva, tuttavia, ai fini IVA, l'estromissione "di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta". Se, dunque, il bene proviene dalla sfera privata, la destinazione dello stesso all'uso personale non costituisce operazione rilevante ai fini dell'imposta. Se sull'immobile sono stati effettuati interventi (manutenzioni, recupero, ecc..), in relazione ai quali è stata esercitata la detrazione, l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA potrebbe permanere (circ. n. 40/E/2002).Va, tuttavia, considerato che i lavori eseguiti non devono integrare la realizzazione di una nuova unità immobiliare, né devono avere "una consistenza tale da poter essere successivamente destinati a costituire una autonoma unità immobiliare". In questo caso, infatti, "la parte di immobile realizzata inseguito all'ampliamento, avendo proprie caratteristiche distintive ed economiche, deve essere assoggettata autonomamente al tributo" (ris. n. 194/E/2002).