Per le società e per gli imprenditori collettivi diversi dalle società, l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è demandato, in via esclusiva, ad una decisione degli amministratori che dovrà risultare da apposito verbale redatto da un notaio e iscritta presso il Registro delle imprese. Della decisione dovranno essere informati i soci ed anche il collegio sindacale. Quest'ultimo continua a svolgere le funzioni attribuite per legge a cui si affiancano ulteriori oneri di vigilanza (Documento CNDCEC 20.12.2023). In particolare, dovrà verificare il rispetto dell'obbligo informativo nei confronti dei soci ed altresì che, in pendenza di procedura, l'impresa sia condotta nel prevalente interesse dei creditori. Successivamente all'omologa, dovrà verificarsi la corretta esecuzione del provvedimento e la conformità degli atti compiuti. Analoghe attribuzioni sono previste nel caso di accesso allo strumento con riserva. Un'attenzione particolare è dedicata alle funzioni di vigilanza rispetto alla figura del professionista indipendente. Innanzitutto, è richiesta la verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità e di indipendenza richiesti per la sua nomina; sebbene il collegio non possa entrare nel merito dell'attestazione, si pone il successivo dovere di verificare che la stessa sia conforme, sotto l'aspetto formale, a quanto previsto dalla norma. In altri termini, si tratta di verificare che contenga le attestazioni specificamente richieste.