Il decreto delegato 220/2023 di riforma del processo tributario è intervenuto sulla testimonianza scritta nel processo tributario, introducendo le seguenti novità:
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la previsione di un modello di testimonianza ad hoc per il processo tributario che, con le relative istruzioni per la compilazione, verrà reso disponibile sul sito istituzionale dal dipartimento della Giustizia tributaria e dovrà esser approvato con decreto del Mef;
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in deroga al citato articolo 103-bis, se il testimone è in possesso di firma digitale, è ammessa anche la sottoscrizione digitale del modello;
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la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale può essere effettuata anche in via telematica.
Mentre la sottoscrizione digitale e la notificazione telematica entrano in vigore con i ricorsi o appelli notificati dal 2 settembre 2024, sulla predisposizione del modello non c’è una espressa indicazione.
Pertanto, in occasione di Telefisco 2024 è stato chiesto al Mef se nelle more dell’approvazione del nuovo modello fosse possibile utilizzare ancora quello precedentemente contemplato o se i giudici e le parti dovessero osservare altre previsioni. Il Mef ha chiarito che, fino all’adozione del decreto ministeriale con il modello di testimonianza, quello previsto dal Cpc è utilizzabile nel processo tributario con le necessarie modifiche.
Il Mef cita a titolo di esempio tra le modifiche da apportare all’attuale modello i riferimenti della Cgt adita presso cui è stata ammessa la prova testimoniale da parte del giudice tributario. Inoltre, in occasione di Telefisco 2023 il Mef aveva fornito anche altre informazioni – che ora possono tornare utili – in merito all’autenticazione della firma del testimone. In particolare, era stato chiarito che le funzioni svolte dai segretari e dai cancellieri, rispettivamente nell’ordinamento della giustizia tributaria e ordinaria – indipendentemente dal diverso nome agli stessi attribuito – risultano le medesime. Ne consegue che i segretari delle Cgt, al pari dei cancellieri, assumono la qualifica di pubblici ufficiali e, in quanto tali, possono autenticare la firma del testimone apposta sul modello.
Vi è soltanto da sperare che, a prescindere dal modello di testimonianza da utilizzare, l’istituto possa finalmente avere piena attuazione nel processo tributario, in quanto sinora, nonostante sia trascorso oltre un anno dalla sua previsione, non risulta utilizzato con frequenza dalle parti, ancor meno concesso dai collegi ove ne sia stata richiesta l’applicazione. È indubbio, infatti, che in molti casi potrebbe trattarsi di un importante mezzo di prova.