Il nuovo regime degli impatriati di cui all'art. 5 del DLgs. 209/2023 estende a tre periodi di imposta (in luogo dei precedenti due periodi) la durata minima della residenza estera pregressa, richiesta al fine di accedere al beneficio.
Tale condizione è ulteriormente rafforzata nell'ipotesi in cui l'attività sia prestata in Italia in favore dello "stesso soggetto" presso il quale il lavoratore è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo "stesso gruppo".
I trasferimenti tra società controllate oppure tra holding e controllate sono quindi soggetti al più stringente requisito di 6 o 7 periodi di imposta di residenza estera.
Né la norma, né la Relazione illustrativa, forniscono, invece, indicazioni in merito al corretto significato da attribuire alla locuzione "stesso soggetto".
La ratio sottostante la norma dovrebbe far propendere per considerare casa madre e stabile organizzazione parte dello "stesso soggetto".