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Domicilio e presenza fisica – Novità del DLGS 209/2023 c.d. fiscalità internazionale

Pubblicato il 21 febbraio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

A seguito della riformulazione dell'art. 2 co. 2 del TUIR, dal 2024 si considerano residenti in Italia anche le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta:
  • hanno in Italia il domicilio, inteso quale il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari;
  • sono fisicamente presenti in Italia.
Tali criteri rafforzano l'elemento personale e relazionale al fine di attribuire al soggetto interessato la residenza fiscale italiana.
E' comunque salvo il ricorso alle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Nelle situazioni di doppia residenza il conflitto è risolto, in genere, valutando in quale dei due Stati la persona ha il proprio centro degli interessi vitali, individuato attraverso il complesso delle relazioni personali e degli interessi economici; in tal modo, il dato degli interessi economici, non presente nella norma interna, torna ad assumere rilevanza.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...