A seguito della riformulazione dell'art. 2 co. 2 del TUIR, dal 2024 si considerano residenti in Italia anche le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta:
- hanno in Italia il domicilio, inteso quale il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari;
- sono fisicamente presenti in Italia.
Tali criteri rafforzano l'elemento personale e relazionale al fine di attribuire al soggetto interessato la residenza fiscale italiana.
E' comunque salvo il ricorso alle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Nelle situazioni di doppia residenza il conflitto è risolto, in genere, valutando in quale dei due Stati la persona ha il proprio centro degli interessi vitali, individuato attraverso il complesso delle relazioni personali e degli interessi economici; in tal modo, il dato degli interessi economici, non presente nella norma interna, torna ad assumere rilevanza.