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Riduzione dei debiti nell’ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati – Non imponibilità della sopravvenienza

Pubblicato il 23 febbraio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con la risposta ad interpello 22.2.2024 n. 49, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le maggiori sopravvenienze attive realizzate a seguito della revisione di un accordo di ristrutturazione di cui all'art.182-bis del RD 267/42 (omologato), per il quale non sia stato rinnovato il giudizio di omologa, non sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 88 co. 4-ter del TUIR e concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRES.
Secondo l'Agenzia, in forza dell'art. 88 co. 4-ter del TUIR, è solo a partire dal momento dell'omologazione e nei limiti delle sopravvenienze attive direttamente derivanti dalla sua attuazione che il contribuente può beneficiare della loro non imponibilità; pertanto, deve escludersi che esse possano assumere rilevanza come eventuali ulteriori sopravvenienze attive che esulino dall'originario accordo omologato.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 09 febbraio 2026
Bonus pubblicità 2025

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2...

Scadenza del 16 febbraio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2025 da parte dei contribuenti  “speciali” e versamento d...

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).