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Riduzione dei debiti nell’ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati – Non imponibilità della sopravvenienza

Pubblicato il 23 febbraio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con la risposta ad interpello 22.2.2024 n. 49, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le maggiori sopravvenienze attive realizzate a seguito della revisione di un accordo di ristrutturazione di cui all'art.182-bis del RD 267/42 (omologato), per il quale non sia stato rinnovato il giudizio di omologa, non sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 88 co. 4-ter del TUIR e concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRES.
Secondo l'Agenzia, in forza dell'art. 88 co. 4-ter del TUIR, è solo a partire dal momento dell'omologazione e nei limiti delle sopravvenienze attive direttamente derivanti dalla sua attuazione che il contribuente può beneficiare della loro non imponibilità; pertanto, deve escludersi che esse possano assumere rilevanza come eventuali ulteriori sopravvenienze attive che esulino dall'originario accordo omologato.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).