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Riduzione dei debiti nell’ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati – Non imponibilità della sopravvenienza

Pubblicato il 23 febbraio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con la risposta ad interpello 22.2.2024 n. 49, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le maggiori sopravvenienze attive realizzate a seguito della revisione di un accordo di ristrutturazione di cui all'art.182-bis del RD 267/42 (omologato), per il quale non sia stato rinnovato il giudizio di omologa, non sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 88 co. 4-ter del TUIR e concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRES.
Secondo l'Agenzia, in forza dell'art. 88 co. 4-ter del TUIR, è solo a partire dal momento dell'omologazione e nei limiti delle sopravvenienze attive direttamente derivanti dalla sua attuazione che il contribuente può beneficiare della loro non imponibilità; pertanto, deve escludersi che esse possano assumere rilevanza come eventuali ulteriori sopravvenienze attive che esulino dall'originario accordo omologato.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 01 giugno 2026
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico, utilizzando l’apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative:ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili);al primo trimestre (soggetti...

Scadenza del 01 giugno 2026
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coo...

Scadenza del 01 giugno 2026
Rottamazione-quater

Versamento dodicesima rata (di max 18) di quanto dovuto ai fini della c.d. “rottamazione-quater”.È riconosciuta la “tolleranza” di 5 giorni e pertanto il versamento &egr...

Scadenza del 01 giugno 2026
Riammissione Rottamazione-quater

Versamento quarta rata (di max 10) di quanto dovuto per la riammissione alla c.d. “rottamazione-quater” da parte dei soggetti che hanno presentato la domanda al 30.6.2023 e che al 31.12.20...