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Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Vendita al prezzo di costo della merce facilmente deperibile presente in magazzino - Esclusione (Cass. pen. 9.2.2024 n. 5958)

Pubblicato il 27 febbraio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Corte di Cassazione, nella sentenza 9.2.2024 n. 5958, ha stabilito che deve escludersi la bancarotta fraudolenta patrimoniale in caso di vendita al prezzo di costo della merce facilmente deperibile presente in magazzino da parte di una società in crisi e poi fallita; ciò anche se la vendita è operata in favore di una società appositamente costituita.
Non si possono, infatti, ipotizzare condotte di:
  • distrazione (essendo la garanzia patrimoniale rimasta intatta, seppure modificata nella sua qualità, peraltro in termini più favorevoli per i creditori);
  • dissipazione del patrimonio societario (non essendosi trattato di un'operazione stravagante, priva di giustificazione economica o, comunque, depauperativa del patrimonio societario).
È configurabile, di contro, un'operazione economica che, rientrando nelle libere scelte imprenditoriali, rimane oggettivamente insindacabile, anche nella scelta del soggetto cessionario, del tutto estranea (nonostante la costituzione, "ad hoc", di una nuova struttura societaria) al fenomeno della bad company-new company. Operazione che presuppone il trasferimento in favore della beneficiaria di tutti gli elementi attivi della società in dissesto, che - rimasta priva di mezzi, di dipendenti e dell'avviamento - è nell'impossibilità di proseguire l'attività.
In concreto, allora, ci si trova in presenza solo di una liquidazione dell'attivo con regolare incasso del corrispettivo, la cui determinazione appare ampiamente giustificata.

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