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Dichiarazione integrativa nei 90 giorni - Ammissibilità - Modalità e termini

Pubblicato il 27 febbraio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Secondo l'art. 119 del TUIR, l'adesione al regime del consolidato fiscale nazionale deve essere comunicata con il modello REDDITI presentato nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Questo significa che per beneficiare della tassazione di gruppo per il triennio 2023-2025 era necessario compilare il quadro OP del modello REDDITI 2023 SC.
Sul tema, si segnala la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 15.11.2019 n. 488, per la quale è consentito esercitare validamente l'opzione per la tassazione di gruppo attraverso la dichiarazione integrativa presentata, entro il termine di 90 giorni, per correggere omissioni o errori di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata.
In caso di mancato esercizio dell'opzione all'interno del modello REDDITI 2023 presentato nei termini, quindi, è possibile integrare tale modello entro il 28.2.2024, ossia entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario, compilando il quadro OP.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).