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Dichiarazione integrativa nei 90 giorni - Ammissibilità - Modalità e termini

Pubblicato il 27 febbraio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Secondo l'art. 119 del TUIR, l'adesione al regime del consolidato fiscale nazionale deve essere comunicata con il modello REDDITI presentato nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Questo significa che per beneficiare della tassazione di gruppo per il triennio 2023-2025 era necessario compilare il quadro OP del modello REDDITI 2023 SC.
Sul tema, si segnala la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 15.11.2019 n. 488, per la quale è consentito esercitare validamente l'opzione per la tassazione di gruppo attraverso la dichiarazione integrativa presentata, entro il termine di 90 giorni, per correggere omissioni o errori di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata.
In caso di mancato esercizio dell'opzione all'interno del modello REDDITI 2023 presentato nei termini, quindi, è possibile integrare tale modello entro il 28.2.2024, ossia entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario, compilando il quadro OP.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 27 maggio 2024
Iva Comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili).

Scadenza del 31 maggio 2024
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico, utilizzando l’apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative:ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili);al primo trimestre (sog...

Scadenza del 31 maggio 2024
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collabo...

Scadenza del 31 maggio 2024
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 nel primo trimestre ...