Il CNDCEC, nel Pronto Ordini n. 24/2024, ha chiarito che il professionista iscritto che decida di "chiudere" la propria partita IVA può mantenere l'iscrizione nell'Albo, purché non versi in una situazione di incompatibilità.
Il possesso della partita IVA, infatti, non rientra tra i requisiti - indicati dall'art. 36 del DLgs. 139/2005 - richiesti dall'Ordinamento professionale ai fini dell'iscrizione.
Discorso diverso vale, invece, per gli avvocati, che, ai sensi dell'art. 21 della L. 247/2012, devono esercitare la professione in modo "effettivo, continuativo, abituale e prevalente".
Tale prescrizione si considera rispettata laddove l'avvocato sia in possesso, congiuntamente, dei requisiti indicati all'art. 2 del DM 47/2016, tra i quali rientra anche la titolarità di una partita IVA attiva (o la partecipazione in una società o in un'associazione professionale titolare di una partita IVA attiva).
In sostanza, quindi, il possesso di una partita IVA attiva costituisce per l'avvocato requisito necessario ai fini della permanenza della sua iscrizione nel relativo Albo.