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TRASFERIMENTO IN STATI O TERRITORI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Pubblicato il 06 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Rimane in vita dal 2024, anche dopo la riscrittura dell'art. 2 del TUIR, la presunzione per cui i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria. Gli Stati a regime privilegiato sono quelli menzionati nel DM 4.5.99; dalla lista è espunta la Svizzera, con effetto dal 2024. Per effetto della presunzione, in caso di contestazione è il contribuente a dover dimostrare di essere residente nell'altro Stato con prove che riguardano, ad esempio, la dimora abituale e i legami familiari ed economici più stretti in questo Stato. Rimane ferma, inoltre, la possibilità di invocare i criteri previsti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, in quanto molti degli Stati ricompresi nella black list hanno un Trattato con l'Italia.


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