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MISURE PROTETTIVE - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE - SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI

Pubblicato il 07 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con il bilancio 2023, cessato il periodo di sterilizzazione delle perdite, si applica l'ordinaria disciplina sulla riduzione del capitale sociale e la sospensione può essere condizionata solo dalle disposizioni del D.lgs. 14/2019 (CCII), in ipotesi di composizione negoziata (art. 20 co. 1 del D.lgs. 14/2019), concordato preventivo (art. 89 co. 1 del D.lgs. 14/2019) o accordi di ristrutturazione (art. 64 co. 1 del D.lgs. 14/2019).
Mentre nella composizione negoziata la sospensione delle perdite è la conseguenza di volontaria “dichiarazione" dell'organo amministrativo, nel concordato e negli accordi la sterilizzazione è un effetto ex lege.
La sospensione delle perdite è transitoria e produce effetti:
  • nella composizione dalla pubblicazione nel registro delle imprese della "dichiarazione" dell'organo amministrativo fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione;
  • nel concordato e negli accordi dal deposito della domanda fino all'eventuale omologazione.
Successivamente tornano ad applicarsi le norme del codice civile per il ripianamento delle perdite e quella sullo scioglimento della società per la riduzione del capitale sotto il limite legale.
Se, nonostante il "beneficio", permangono le condizioni di legge, gli amministratori devono adottare i provvedimenti utili al fine di ricapitalizzare, trasformare o liquidare la società.
Resta ferma l'applicazione dell'art. 2486 c.c., tuttavia, la norma è assente nella composizione negoziata.

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