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RISERVA DA "METODO DEL PATRIMONIO NETTO" - NEUTRALITÀ FISCALE

Pubblicato il 12 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Il criterio di valutazione delle partecipazioni in imprese controllate o collegate rappresentato dal metodo del patrimonio netto consiste nell'iscrizione delle medesime per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime ex art. 2426 n. 4 c.c..
I componenti iscritti a Conto economico derivanti dall'applicazione di questo metodo risultano irrilevanti ai fini fiscali in applicazione di quanto previsto dall'art. 110 co. 1 lett. d) del TUIR secondo il quale per i soggetti che adottano gli OIC le rivalutazioni e le svalutazioni delle partecipazioni non sono imponibili o deducibili ai fini IRES.
Con riferimento al modello REDDITI 2024 SC, l'applicazione del metodo del patrimonio netto comporta l'obbligo di compilazione della sezione I del quadro RV, dedicata alla riconciliazione tra i dati di bilancio e i valori fiscali, indicando nella casella "Causa" il codice "2" relativo alle rivalutazioni di beni non riconosciute fiscalmente. Resta fermo che la compilazione del quadro RV rimane obbligatoria sino all'esercizio in cui il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione verrà riallineato a quello contabile, esercizio che nella particolare fattispecie dovrebbe coincidere con quello di realizzo della partecipazione stessa.