Dallo schema di decreto attuativo della riforma della riscossione emerge che gli avvisi di recupero (previsti dal nuovo art. 38-bis del DPR 600/73) e gli atti di irrogazione sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs.472/97), saranno immediatamente esecutivi ex art. 29 del DL 78/2010 (attualmente valevole per gli avvisi di accertamento relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP).
La previsione è in linea con quanto sancito dalla legge di riforma fiscale (art. 18 della L. 111/2023) che ha previsto l'implementazione degli atti esecutivi per agevolare la fase di riscossione.
Nella specie trattasi degli avvisi di recupero dei crediti d'imposta e agevolazioni indebitamente fruite.
Per gli atti di irrogazione della sanzione, si osservi che permane la regola ex art. 19 del DLgs. 472/97, per cui ove si opponga il ricorso la pretesa è riscuotibile solo dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, nella misura massima di due terzi dell'irrogato o di quanto diversamente stabilito dal giudice.