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TRACCIABILITÀ DI INCASSI E PAGAMENTI SUPERIORI A 500,00 EURO - RIDUZIONE DI DUE ANNI DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO - INAPPLICABILITÀ AGLI ADERENTI DI UN GRUPPO IVA (RISPOSTA INTERPELLO AGENZIA DELLE ENTRATE 12.3.2024 N. 69)

Pubblicato il 13 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con la risposta a interpello 12.3.2024 n. 69, l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicabilità del beneficio della riduzione dei termini di accertamento ex art. 3 del DLgs. 127/2015 per le società facenti parte di un Gruppo IVA.
L'agevolazione di cui all'art. 3 del DLgs. 127/2015 consiste nella riduzione di due anni dei termini di accertamento in favore di coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro. Essa spetta se il possesso dei requisiti è indicato nel modello di dichiarazione dei redditi e se le operazione sono integralmente documentate mediante fattura elettronica via Sdi o trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tuttavia, secondo l'Agenzia delle Entrate, la disciplina non è applicabile ai membri di un Gruppo IVA per il fatto che essi non posseggono la qualifica di soggetti passivi d'imposta (la soggettività passiva è in capo al Gruppo) e per il fatto che il Gruppo IVA non ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...