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TRACCIABILITÀ DI INCASSI E PAGAMENTI SUPERIORI A 500,00 EURO - RIDUZIONE DI DUE ANNI DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO - INAPPLICABILITÀ AGLI ADERENTI DI UN GRUPPO IVA (RISPOSTA INTERPELLO AGENZIA DELLE ENTRATE 12.3.2024 N. 69)

Pubblicato il 13 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con la risposta a interpello 12.3.2024 n. 69, l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicabilità del beneficio della riduzione dei termini di accertamento ex art. 3 del DLgs. 127/2015 per le società facenti parte di un Gruppo IVA.
L'agevolazione di cui all'art. 3 del DLgs. 127/2015 consiste nella riduzione di due anni dei termini di accertamento in favore di coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro. Essa spetta se il possesso dei requisiti è indicato nel modello di dichiarazione dei redditi e se le operazione sono integralmente documentate mediante fattura elettronica via Sdi o trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tuttavia, secondo l'Agenzia delle Entrate, la disciplina non è applicabile ai membri di un Gruppo IVA per il fatto che essi non posseggono la qualifica di soggetti passivi d'imposta (la soggettività passiva è in capo al Gruppo) e per il fatto che il Gruppo IVA non ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

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Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

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