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PROVVIGIONI PERCEPITE DAGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE - APPLICAZIONE DELL ARITENUTA DALL'1.4.2024 - NOVITÀ DELLA L. 213/2023 (CIRC. ANIA 12.3.2023 N. 80)

Pubblicato il 14 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con la circolare 12.3.2024 n. 80, l'ANIA ha fornito alcuni chiarimenti sull'ambito applicativo dell'art. 1co. 89 - 90 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha eliminato, dall'1.4.2024, l'ipotesi di esclusione dall'applicazione della ritenuta d'acconto con riferimento alle provvigioni percepite:
  • dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Da tale data, quindi, la ritenuta dovrà essere operata anche sulle provvigioni corrisposte ai citati soggetti, nella misura e alle condizioni definite dal medesimo art. 25-bis del DPR 600/73.
Tra l'altro, viene precisato che:
  • nonostante possa sostenersi che la ritenuta debba essere effettuata sulle provvigioni rendicontate dall'1.4.2024, le esigenze di gettito alla base della nuova norma suggeriscono di applicarla ai pagamenti eseguiti dall'1.4.2024;
  • saranno soggetti all'obbligo di ritenuta anche i rapporti c.d. di "bancassicurazione", che la ris. Agenzia delle Entrate 7.2.2013 n. 7 ha incluso nel regime di esonero vigente fi no al 31.3.2024.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...