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PROVVIGIONI PERCEPITE DAGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE - APPLICAZIONE DELL ARITENUTA DALL'1.4.2024 - NOVITÀ DELLA L. 213/2023 (CIRC. ANIA 12.3.2023 N. 80)

Pubblicato il 14 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con la circolare 12.3.2024 n. 80, l'ANIA ha fornito alcuni chiarimenti sull'ambito applicativo dell'art. 1co. 89 - 90 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha eliminato, dall'1.4.2024, l'ipotesi di esclusione dall'applicazione della ritenuta d'acconto con riferimento alle provvigioni percepite:
  • dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Da tale data, quindi, la ritenuta dovrà essere operata anche sulle provvigioni corrisposte ai citati soggetti, nella misura e alle condizioni definite dal medesimo art. 25-bis del DPR 600/73.
Tra l'altro, viene precisato che:
  • nonostante possa sostenersi che la ritenuta debba essere effettuata sulle provvigioni rendicontate dall'1.4.2024, le esigenze di gettito alla base della nuova norma suggeriscono di applicarla ai pagamenti eseguiti dall'1.4.2024;
  • saranno soggetti all'obbligo di ritenuta anche i rapporti c.d. di "bancassicurazione", che la ris. Agenzia delle Entrate 7.2.2013 n. 7 ha incluso nel regime di esonero vigente fi no al 31.3.2024.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 17 novembre 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a ottobre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’a...