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AMBITO APPLICATIVO - OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE VIOLAZIONI - TERMINE DEL31.3.2024

Pubblicato il 14 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Per perfezionare la definizione delle violazioni formali (art. 1 co. 166 e ss. della L. 197/2022), è necessario entro il 31.3.2024 versare la seconda rata e rimuovere le violazioni commesse. In taluni casi quest'ultimo adempimento non occorre, ma rimangono alcune ipotesi dubbie.
Ad esempio, il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629 afferma che le violazioni sul reverse charge irregolare (co. 9-bis.1 e 9-bis.2 dell'art. 6 del DLgs. 471/97) non devono essere rimosse, mentre nulla dice in caso di reverse charge omesso.
Per alcune ipotesi si può ipotizzare di non rimuovere le irregolarità richiamandosi ai chiarimenti forniti per la definizione delle violazioni formali dell'art. 9 del DL 119/2018 (circ. Agenzia delle Entrate15.5.2019 n. 11).
In generale, per evitare contestazioni, è preferibile ove possibile, rimuovere le violazioni.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2025 per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti ...