Notizia

AMBITO APPLICATIVO - OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE VIOLAZIONI - TERMINE DEL31.3.2024

Pubblicato il 14 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Per perfezionare la definizione delle violazioni formali (art. 1 co. 166 e ss. della L. 197/2022), è necessario entro il 31.3.2024 versare la seconda rata e rimuovere le violazioni commesse. In taluni casi quest'ultimo adempimento non occorre, ma rimangono alcune ipotesi dubbie.
Ad esempio, il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629 afferma che le violazioni sul reverse charge irregolare (co. 9-bis.1 e 9-bis.2 dell'art. 6 del DLgs. 471/97) non devono essere rimosse, mentre nulla dice in caso di reverse charge omesso.
Per alcune ipotesi si può ipotizzare di non rimuovere le irregolarità richiamandosi ai chiarimenti forniti per la definizione delle violazioni formali dell'art. 9 del DL 119/2018 (circ. Agenzia delle Entrate15.5.2019 n. 11).
In generale, per evitare contestazioni, è preferibile ove possibile, rimuovere le violazioni.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 17 novembre 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a ottobre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’a...