Per perfezionare la definizione delle violazioni formali (art. 1 co. 166 e ss. della L. 197/2022), è necessario entro il 31.3.2024 versare la seconda rata e rimuovere le violazioni commesse. In taluni casi quest'ultimo adempimento non occorre, ma rimangono alcune ipotesi dubbie.
Ad esempio, il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629 afferma che le violazioni sul reverse charge irregolare (co. 9-bis.1 e 9-bis.2 dell'art. 6 del DLgs. 471/97) non devono essere rimosse, mentre nulla dice in caso di reverse charge omesso.
Per alcune ipotesi si può ipotizzare di non rimuovere le irregolarità richiamandosi ai chiarimenti forniti per la definizione delle violazioni formali dell'art. 9 del DL 119/2018 (circ. Agenzia delle Entrate15.5.2019 n. 11).
In generale, per evitare contestazioni, è preferibile ove possibile, rimuovere le violazioni.