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AMBITO APPLICATIVO - OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE VIOLAZIONI - TERMINE DEL31.3.2024

Pubblicato il 14 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Per perfezionare la definizione delle violazioni formali (art. 1 co. 166 e ss. della L. 197/2022), è necessario entro il 31.3.2024 versare la seconda rata e rimuovere le violazioni commesse. In taluni casi quest'ultimo adempimento non occorre, ma rimangono alcune ipotesi dubbie.
Ad esempio, il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629 afferma che le violazioni sul reverse charge irregolare (co. 9-bis.1 e 9-bis.2 dell'art. 6 del DLgs. 471/97) non devono essere rimosse, mentre nulla dice in caso di reverse charge omesso.
Per alcune ipotesi si può ipotizzare di non rimuovere le irregolarità richiamandosi ai chiarimenti forniti per la definizione delle violazioni formali dell'art. 9 del DL 119/2018 (circ. Agenzia delle Entrate15.5.2019 n. 11).
In generale, per evitare contestazioni, è preferibile ove possibile, rimuovere le violazioni.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...