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AMBITO APPLICATIVO - OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE VIOLAZIONI - TERMINE DEL31.3.2024

Pubblicato il 14 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Per perfezionare la definizione delle violazioni formali (art. 1 co. 166 e ss. della L. 197/2022), è necessario entro il 31.3.2024 versare la seconda rata e rimuovere le violazioni commesse. In taluni casi quest'ultimo adempimento non occorre, ma rimangono alcune ipotesi dubbie.
Ad esempio, il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629 afferma che le violazioni sul reverse charge irregolare (co. 9-bis.1 e 9-bis.2 dell'art. 6 del DLgs. 471/97) non devono essere rimosse, mentre nulla dice in caso di reverse charge omesso.
Per alcune ipotesi si può ipotizzare di non rimuovere le irregolarità richiamandosi ai chiarimenti forniti per la definizione delle violazioni formali dell'art. 9 del DL 119/2018 (circ. Agenzia delle Entrate15.5.2019 n. 11).
In generale, per evitare contestazioni, è preferibile ove possibile, rimuovere le violazioni.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).