Secondo le Conclusioni dell'Avvocato generale presso la Corte di Giustizia relative alla causa n. C-585/22, costituisce restrizione giustificata alla libertà di stabilimento quella prevista da una legislazione (quella olandese all'epoca dei fatti) che nega la deducibilità degli interessi passivi sui prestiti per l'acquisizione di partecipazioni da un altro soggetto del gruppo, fatta salva la dimostrazione di valide ragioni economiche sottostanti o, comunque, l'assoggettamento a tassazione degli interessi attivi in capo al beneficiario con un'aliquota minima del 10%.
Nel caso specifico, in cui il prestito è stato concesso da una consociata belga:
- la restrizione esiste, in quanto gli interessi attivi erano stati tassati in Belgio secondo un regime preferenziale (se, invece, il soggetto mutuante fosse stato residente nei Paesi Bassi, gli interessi attivi avrebbero scontato imposizione in misura superiore al 10%);
- essa, però, è stata giustificata in ragione dell'esigenza di evitare erosioni della base imponibile, in quanto l'operazione nel suo complesso è stata ritenuta come preordinata al solo risparmio fiscale (ciò si deve, in particolare, al fatto che il prestito concesso dalla consociata belga è stato possibile grazie ad una "iniezione" di fondi dalla capogruppo, che nella visione dell'Avvocato generale avrebbe dovuto in prima persona acquisire la partecipazione).