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Bilancio abbreviato e bilancio delle micro imprese - verifica del superamento dei limiti dimensionali - decadenza dalle semplificazioni

Pubblicato il 18 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Ai sensi dagli artt. 2435-bis co. 1 e 2435-ter co. 1 c.c., le società non quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata oppure adottare il regime semplificato previsto per le microimprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
  • totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 4.400.000 euro/175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro/350.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità/5 unità.
Secondo l'orientamento prevalente, una società potrebbe applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2023, laddove almeno due delle soglie dimensionali non fossero state superate negli esercizi 2022 e 2023.
Gli artt. 2435-bis co. 8 e 2435-ter co. 4 c.c. stabiliscono, invece, che le società che redigono il bilancio informa abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria e le microimprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti dimensionali indicati.
Pertanto, qualora la società avesse superato almeno due delle soglie dimensionali negli esercizi 2022 e 2023, decadrebbe dalle semplificazioni già a partire dal bilancio 2023.
Si evidenzia che, ai fini della redazione dei bilanci 2023, non si applica l'adeguamento (con aumento del25%) delle soglie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese disposto dalla direttiva 2023/2775/UE, la quale non è stata ancora recepita nel nostro ordinamento.

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