L'Autore analizza gli effetti della riforma del lavoro sportivo sulle figure dei collaboratori sportivi dilettanti, i quali sono passati da "volontari indennizzati" a veri e propri lavoratori soggetti a obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi (con rapporto di lavoro subordinato o autonomo).
In tale contesto il collaboratore sportivo non può più fruire di quanto previsto dall'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, modificato con la riforma del lavoro sportivo.
La disposizione prevede adesso la possibilità di erogare indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi (fiscalmente neutrali fino a 10.000 euro in base a quanto previsto dall'art. 69 co. 2 del TUIR) solo ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (in caso contrario, tali somme sono considerate redditi di lavoro autonomo o ricondotte alla fattispecie delle prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR).