Con la sentenza 13.5.2024 n. 13043, la Corte di Cassazione ha affermato che la contestazione di indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in comodato (nel caso oggetto di giudizio, macchinette erogatrici di caffè) non può essere fondata unicamente sulla previsione contrattuale che pone a carico del comodatario le spese di manutenzione.
Secondo i giudici di legittimità, occorre invece verificare se la spesa in questione rientra o meno nel programma imprenditoriale dell'impresa comodante, sulla base dell'applicazione del principio di inerenza.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto verificare se:
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le macchinette concorressero, o meno, alla realizzazione del programma economico dell'impresa comodante;
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la circostanza che quest'ultima sostenesse i relativi costi di manutenzione (nonostante il contratto li ponesse a carico del comodatario) fosse funzionale alla produzione del reddito d'impresa dichiarato.