Ai fini della qualificazione di un ente come commerciale o non commerciale è necessario applicare i criteri di cui all'art. 73 del TUIR, ossia valutandone l'oggetto esclusivo o principale, così come determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.
Se tale attività ha i connotati tipici dell'attività d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR, l'ente è considerato commerciale, ancorché dichiari finalità non lucrative, e saranno applicate le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II del TUIR (artt. 81-142), al pari delle società commerciali. In caso contrario, si verterà nell'ambito della non commercialità con applicazione degli artt. 143-149 del TUIR, in base al tipo di ente (associativo o meno).
Diversamente, nel momento in cui entrerà pienamente in vigore la riforma del Terzo settore la natura commerciale, o meno, dei soggetti iscritti nel RUNTS dipenderà rigorosamente dai risultati conseguiti dalle attività di interesse generale svolte e dalla prevalenza dei proventi di natura non commerciale.