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Finanziamenti infruttiferi infragruppo - ragioni commerciali interne al gruppo - ammissibilità (cass. 19.3.2024 n. 7361)

Pubblicato il 20 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Cass. 19.3.2024 n. 7361, in tema di finanziamenti infruttiferi infragruppo, ha confermato l'applicabilità della disciplina dei prezzi di trasferimento di cui all'art. 110 co. 7 del TUIR a tale fattispecie, ammettendo però la possibilità, per il contribuente, di provare le "ragioni commerciali" interne al gruppo, connesse al ruolo che la controllante assume a sostegno delle altre società, che legittimano il ricorso a finanziamenti infruttiferi.
Richiamando il proprio precedente orientamento (Cass. 13850/2021), i giudici di legittimità evidenziano che un finanziamento infruttifero, o a tasso non di mercato, non può essere sindacato in sé, essendo possibile per il contribuente dimostrare le ragioni economiche che hanno portato a finanziare, con le specifiche modalità adottate, la propria partecipata.
Nel caso di specie, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se il tasso di interesse preso in considerazione dall'Ufficio fosse quello riscontrabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogabili a soggetti aventi il medesimo credit rating dell'impresa debitrice associata; in aggiunta, avrebbe dovuto essere valutata la prova contraria offerta dalla società accertata circa le analoghe condizioni finanziarie offerte nel mercato e le eventuali ragioni commerciali interne al gruppo.

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