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Provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione - applicazione della ritenuta dall'1.4.2024 - novità della l. 213/2023 (circ. agenzia delle entrate 21.3.2024 n. 7)

Pubblicato il 21 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Seac; Eutekne;

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 21.3.2024 n. 7, ha reso alcuni chiarimenti sull'art. 1 co. 89 della L.213/2023, che ha eliminato dalle ipotesi di esclusione di applicazione della ritenuta d'acconto ex art.25-bis del DPR 600/73 quella relativa alle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Tra l'altro, è stato precisato che la ritenuta si applicherà anche alle provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del Registro Unico degli Intermediari (RUI) nell'ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione.
Inoltre, anche per le provvigioni percepite dagli assicuratori sarà possibile applicare la ritenuta nella misura ridotta del 4,6% dell'intera provvigione, subordinatamente alla presentazione, entro il 16.4.2024, della consueta dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 25-bis co. 2 del DPR 600/73.

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Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).