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Scambi di partecipazioni, conferimenti e scissione mediante scorporo -novità del dlgs. di riforma dell’Irpef e dell'Ires attuativo della l. 111/2023(legge delega di riforma fiscale)

Pubblicato il 07 maggio 2024 SOLE 24ORE, EUTEKNE

Lo schema di DLgs. di riforma dell'IRPEF e dell'IRES interviene sul regime degli scambi di partecipazioni ex art. 177 del TUIR. In particolare, si potrà conferire partecipazioni in realizzo controllato in una conferitaria che acquisisce il controllo tanto in società residenti quanto in società non residenti (art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR).
Per i conferimenti di partecipazioni "qualificate" ex art. 177 co. 2-bis del TUIR, permane il requisito della "unipersonalità" della conferitaria, tranne nei casi di conferente persona fisica laddove si prevede che assieme a lui possano conferire i suoi familiari ex art. 5 co. 5 del TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). Lo schema di decreto in argomento interviene anche sul regime della scissione con scorporo ex art.2506.1 c.c., ossia dell'operazione di scissione a favore di una o più beneficiarie con attribuzione delle partecipazioni non al socio bensì direttamente alla scissa stessa. Si prevede che la scissa assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione. Di contro, le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l'avviamento se lo scorporo ha ad oggetto un'azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione.

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