Tra le novità previste dallo schema di DLgs. per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA, in attuazione dell'art. 10 della L. 111/2023, figurano le disposizioni inerenti all'obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione di successione (per il vero, già imposto dalla prassi odierna) e alla riduzione della mole di documenti che il dichiarante è tenuto ad allegare al modello di "Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali" (ad esempio, attraverso l'eliminazione dall'elenco degli allegati ex art. 30 co. 1 del DLgs. 346/90 degli estratti catastali relativi agli immobili e del certificato dei pubblici registri contenente i dati identificativi di navi e aeromobili). Un'ulteriore novità di grande rilievo è poi rappresentata dall'introduzione della regola per cui i soggetti obbligati autoliquidano l'imposta di successione in base alla dichiarazione (e non solo le ipocatastali, come accade oggi), provvedendo al relativo pagamento entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione di cui all'art. 31 del DLgs. 346/90 (con facoltà, a determinate condizioni, di frazionare il pagamento di una parte degli importi dovuti in un certo numero di rate trimestrali). Gli interventi modificativi avranno effetto dall'1.1.2025 e si applicheranno alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data.