La Corte di Cassazione, con la sentenza 7.5.2024 n. 12395, ha chiarito (in opposizione a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate fin dalla circ. 26/2011, § 1.2) che l'art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011, ove esclude l'applicabilità della cedolare secca alle locazioni di immobili abitativi "effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa" non riguarda la natura del conduttore, ma solo quella del locatore, che è il solo che può optare per l'imposizione sostitutiva e che usufruisce dei suoi principali vantaggi. Pertanto, è possibile applicare la cedolare secca anche per la locazione di un immobile abitativo locato a un professionista o imprenditore che lo lochi per fornire alloggio ai propri dipendenti. Invece, è impossibile applicare la tassa piatta se il locatore agisce nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.