Riporto delle perdite
Lo schema di DLgs. approvato in via preliminare il 30.4.2024 modifica i criteri generali di riporto delle perdite contenuti nell'art. 84 co. 3 del TUIR:
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mantenendo il principio per cui le perdite non sono più utilizzabili qualora siano trasferite le partecipazioni nel soggetto che le riporta e sia modificata l'attività esercitata da tale soggetto;
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escludendo, però, da tale limitazione le situazioni in cui le partecipazioni sono trasferite all'interno del gruppo;
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escludendo, allo stesso modo, i trasferimenti che hanno ad oggetto società che soddisfano il c.d. "test di vitalità". Il test di vitalità è basato, alternativamente, sui dati dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro (come avviene già nell'attuale contesto) o sul valore economico della società che riporta le perdite (novità).
Redditi di lavoro autonomo - deducibilità beni ed elementi immateriali
L'art. 6 co. 1 lett. b) dello schema di DLgs. di riforma dell'IRPEF e dell'IRES approvato dal Consiglio dei ministri prevede l'introduzione, all'interno del TUIR, dell'art. 54-sexies, ai sensi del quale:
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le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sarebbero deducibili in misura non superiore al 50% del costo;
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le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sarebbero deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge;
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le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale sarebbero deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo.
In pratica, il regime dei beni immateriali sarebbe parificato a quello vigente in materia di reddito d'impresa. Attualmente, resta invece inattuata la prevista eliminazione della disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in leasing (ex art. 5 co. 1 lett. f) della L. 111/2023) degli immobili strumentali e di quelli ad uso promiscuo.
Liquidazione
Lo schema di DLgs. di riforma dell'IRPEF e dell'IRES riformula la disciplina della liquidazione ordinaria, recependo il principio per cui i redditi dei periodi di imposta compresi tra l'inizio e la fine della liquidazione sono determinati in via definitiva, fatta salva la facoltà di rideterminare gli stessi nei casi di liquidazione di breve durata.
In particolare, con riguardo alle società di persone il reddito dei periodi intermedi è determinato al netto delle perdite degli esercizi precedenti compresi nella liquidazione, il quale concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci. Tuttavia, nei casi di liquidazione di breve durata (non più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio) l'impresa o la società può rideterminare il reddito dell'ultimo degli esercizi intermedi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, con il meccanismo carry-back.
Con riguardo alle società di capitali, il reddito dei periodi intermedi è determinato in base al rispettivo bilancio, al netto delle perdite dei precedenti esercizi, in questo caso, anche se anteriori all'inizio della liquidazione (stante la titolarità delle perdite pregresse in capo alle società di capitali). Anche per le società di capitali opera la deroga per i casi di liquidazione di breve durata (non più di cinque esercizi), per cui la società può rideterminare il reddito degli esercizi intermedi computando le perdite con il meccanismo di carry-back.