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Cedolare secca anche per l’immobile abitativo locato ad imprese

Pubblicato il 14 maggio 2024 SOLE 24ORE, EUTEKNE

La Corte di Cassazione con la recente sentenza 7.5.2024, n. 12395 ha recentemente sancito la possibilità per il locatore persona fisica "privato" di optare per l'applicazione della c.d. "cedolare secca" anche per i contratti di locazione di immobili abitativi stipulati con imprese / lavoratori autonomi, sempreché sia rispettata la destinazione ad uso abitativo dell'immobile locato.
In altre parole, i Giudici supremi, considerato che ai fini in esame la normativa di riferimento esclude le locazioni nell'ambito di un'attività d'impresa / lavoro autonomo soltanto con riferimento al locatore, sono giunti alla conclusione che è irrilevante la condizione soggettiva del locatario / conduttore, fermo restando il rispetto dell'uso abitativo dell'immobile locato.
La sentenza sopra esaminata rafforza / "apre la strada" per l'applicazione della cedolare secca anche alle locazioni in esame.
Con riferimento ai contratti in essere, si rammenta che la cedolare secca può trovare applicazione per le annualità contrattuali successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro annuale (30 giorni dalla scadenza dell'annualità).
Per i nuovi contratti l'opzione può essere inserita come clausola contrattuale ovvero comunicata al conduttore tramite raccomandata A/R.
In ogni caso merita evidenziare che l'applicativo RLI gestito dall'Agenzia delle Entrate non consente, ad oggi, di applicare la cedolare secca nei casi in esame.
Sul punto è pertanto auspicabile / necessario un intervento dell'Agenzia per la revisione della propria posizione e di conseguenza l'aggiornamento del diagnostico che effettua il controllo della compilazione del modello prima della relativa presentazione.

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Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

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Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...