L'art. 16 co. 1 lett. b) dello schema di DLgs. di riforma dell'IRPEF e dell'IRES interviene sul regime di riporto delle perdite nelle operazioni di fusione di cui all'art. 172 co. 7 del TUIR.
In particolare, il nuovo co. 7-ter dispone la libera compensabilità (senza limiti) delle perdite c.d. "infragruppo", ossia conseguite in periodi di imposta nei quali le società partecipanti alla fusione erano già appartenenti allo stesso gruppo.
La libera compensabilità è, in generale, esclusa per le perdite "extragruppo" (o precedenti all'ingresso nel gruppo); è, tuttavia, garantita per quelle conseguite esternamente al gruppo, ma "omologate "attraverso il superamento dei test quantitativi in occasione dell'acquisizione del controllo o dell'acquisizione dell'eredità delle perdite a seguito di fusioni o scissioni.