Si analizza l'applicazione della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate e non quotate ex art. 5 della L. 448/2001 che è stata prorogata dalla legge di bilancio 2024.
In presenza di clausole di earn out nei contratti di cessione delle partecipazioni:
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al momento del perfezionamento del trasferimento si realizza un reddito diverso ex art. 67 del TUIR derivante dall'incasso della parte di corrispettivo fissa;
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e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un reddito diverso della stessa natura.
La ris. Agenzia delle Entrate 20.12.2021 n. 74 e la risposta a interpello 16.11.2021 n. 782 hanno suggerito una modalità di compilazione del modello REDDITI proprio per evitare che venga liquidata una minusvalenza non riportabile ex art. 5 co. 6 della L. 448/2001.
Si afferma che, "se la parte fissa del corrispettivo risulta inferiore al valore rideterminato della partecipazione, in sede di compilazione del modello REDDITI PF, nel quadro RT, dovrà essere indicato come «costo» il medesimo valore del corrispettivo percepito".
Nei periodi d'imposta successivi, se sarà incassata anche la parte variabile del corrispettivo (earn out), in sede di dichiarazione, il cedente dovrà tener conto dell'eccedenza di "costo" non utilizzato, indicando nella colonna 3 del Rigo RT22 "totale dei costi o valori di acquisto" la differenza tra il valore rideterminato e quello in precedenza indicato nel quadro RT.