La nuova norma prevista dall'art. 112 del Ddl. di bilancio 2025, relativa all'obbligo di nomina di un rappresentante del MEF nell'organo controllo al verificarsi di vare condizioni collegate al ricevimento di contributi dallo Stato, non è applicabile alle srl che hanno optato per l'organo monocratico (sindaco unico) oppure per il revisore (anche se società di revisione). La disposizione, al comma 3, indica i compiti del rappresentante del ministero che "nell'espletamento dei compiti demandati dalla normativa vigente, assicura(no) le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal ministero dell'Economia e delle finanze". Tale attività, sottolinea l'Autore, in assenza di una deroga ex lege, dovrà necessariamente aggiungersi ai doveri di cui all'articolo 2403 c.c.
A ciò si aggiunge quanto previsto dall'articolo 25-octies del Codice della crisi, che attribuisce all'organo di controllo della società e al revisore il dovere di segnalare all'organo di amministrazione, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza per l'accesso alla composizione negoziata.