L'ordinanza Cass. 29.10.2024 n. 27862 ha considerato applicabile anche agli immobili non abitativi l'integrale deducibilità per i soggetti IRES degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca contratti per l'acquisto o la costruzione di immobili destinati alla locazione ex art. 1 co. 36 della L. 244/2007.
Questa norma stabilisce che non rilevano ai fini dell'art. 96 del TUIR (e sono, pertanto, integralmente deducibili per i soggetti IRES) gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le c.d. "immobiliari di gestione", ossia le società la cui attività consiste nell'utilizzo passivo degli immobili patrimonio.
Su tale nozione, rilevante ai fini dell'integrale deducibilità degli interessi passivi, è intervenuta la Commissione tributaria regionale la cui impostazione è stata confermata dall'ordinanza n. 27862/2024 in commento. Quest'ultima rileva che la Commissione ha considerato "immobiliare di gestione" la società che gestisce una galleria commerciale i cui locali vengono concessi in affitto di azienda a società che vi esercitano il commercio, "in ragione della assoluta prevalenza della componente digestione passiva degli immobili a fronte di una minimale prestazione di servizi accessori, quantificata quale produttiva del 10% dei ricavi della società".
Non si ritiene quindi che la norma limiti il suo ambito di applicazione all'edilizia abitativa.