L'art. 7 co. 1-bis della L. 212/2000, introdotto dal DLgs. 30.12.2023 n. 219, prevede: "I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze".
A sua volta, l'art. 9-bis della L. 212/2000 (anch'esso aggiunto dal DLgs. 30.12.2023 n. 219) sancisce: "Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta".
Sulla base dell'interpretazione congiunta di queste due norme, fermi i termini decadenziali:
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è sempre possibile emendare mediante un nuovo atto i vizi formali e procedurali, senza che ciò contrasti con il principio di unicità dell'accertamento;
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è anche possibile emendare vizi sostanziali ("fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto"), sempre che ciò avvenga mediante la notifica di un nuovo atto.