Per effetto delle disposizioni introdotte dalla L. 238/2021 a decorrere dall'esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31.12.2019, le regole per la redazione del bilancio da parte delle "holding industriali" si differenziano a seconda che le stesse rientrino o meno nelle definizioni di "enti di investimento" o di "imprese di partecipazione finanziaria" previste dall'art. 2 della direttiva 2013/34/UE.
Ove la holding non soddisfi tali definizioni, trovano applicazione le regole ordinarie, per cui la holding redige il bilancio in forma ordinaria oppure applica le semplificazioni previste per il bilancio abbreviato e per le micro imprese, qualora non superi i limiti dimensionali previsti, rispettivamente, dagli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.
Per le holding che rientrano nelle definizioni di "enti di investimento" o "imprese di partecipazione finanziaria", risulta, invece, irrilevante il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2435-ter c.c., posto che tali soggetti non possono comunque applicare le semplificazioni previste per le micro imprese.
Si prospetta, quindi, soltanto la predisposizione del bilancio in forma ordinaria oppure (per le holding che non superano i limiti dimensionali previsti dall'art. 2435-bis c.c.) in forma abbreviata, ma con l'obbligo: