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Trust - Novità del DLgs. 139/2024 - Tassazione in entrata nel periodo di operatività del regime ex art. 24-bis del TUIR

Pubblicato il 22 novembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Un elemento che potrebbe influenzare la scelta per la tassazione "in entrata" potrebbe essere il fatto che il disponente abbia optato per il regime dei neo domiciliati ex art. 24-bis del TUIR. Infatti, a norma dell'art. 1 co. 158 della L. 232/2016, "per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa" ex art. 24-bis del TUIR, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al DLgs. 346/90 "è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione". Applicando i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 23.5.2017 n. 17, § 5.3, al nuovo contesto dell'imposta sulle donazioni post riforma del DLgs. 139/2024, si potrebbe concludere che il soggetto che abbia trasferito la residenza fiscale in Italia, abbia optato per il regime dei neo domiciliati e si trovi nel periodo di durata dell'opzione ex art. 24-bis del TUIR, possa conferire in trust (neo costituito o già esistente) beni esteri e, optando la tassazione anticipata, usufruire del regime di esonero dall'imposta di donazione previsto dall'art. 1 co. 158 della L. 232/2016.