Un elemento che potrebbe influenzare la scelta per la tassazione "in entrata" potrebbe essere il fatto che il disponente abbia optato per il regime dei neo domiciliati ex art. 24-bis del TUIR. Infatti, a norma dell'art. 1 co. 158 della L. 232/2016, "per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa" ex art. 24-bis del TUIR, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al DLgs. 346/90 "è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione". Applicando i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 23.5.2017 n. 17, § 5.3, al nuovo contesto dell'imposta sulle donazioni post riforma del DLgs. 139/2024, si potrebbe concludere che il soggetto che abbia trasferito la residenza fiscale in Italia, abbia optato per il regime dei neo domiciliati e si trovi nel periodo di durata dell'opzione ex art. 24-bis del TUIR, possa conferire in trust (neo costituito o già esistente) beni esteri e, optando la tassazione anticipata, usufruire del regime di esonero dall'imposta di donazione previsto dall'art. 1 co. 158 della L. 232/2016.