L'imprenditore in crisi può essere autorizzato dal tribunale, durante la composizione negoziata, a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 22 co. 1 del DLgs. 14/2019, purché sia verificata la funzionalità dei medesimi rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione del ceto creditorio. I nodi interpretativi attengono ai presupposti oggettivi e soggettivi per ottenere questi finanziamenti, nonché alla possibilità di autorizzazioni estese a erogazioni ripetute e differite nel tempo.
Il Trib. Brescia 29.10.2024 ha ritenuto sussistenti tutte le condizioni, implicite (l'idoneità del piano industriale a garantire il risanamento dell'impresa) ed esplicite (funzionalità del finanziamento sia alla continuità aziendale, sia al miglior soddisfacimento dei creditori), previste al fine di contrarre finanziamenti prededucibili.
La decisione sulla conferma delle misure protettive nella composizione negoziata è il banco di prova per il percorso di uscita dalla crisi; tuttavia, si registra un contrasto sul fumus boni iuris (presupposti per ottenere le misure) e, in particolare, sul progetto di piano di risanamento, e sul periculum in mora (Trib. Mantova 11.10.2024 e Trib. Forlì 31.10.2024).