Secondo quanto previsto dall'art. 8 co. 2 del DLgs. 36/2021, gli enti sportivi dilettantistici non possono procedere alla "distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali".
In ordine all'individuazione delle fattispecie che costituiscono distribuzione indiretta di utili, l'art. 8 co. 2 ultimo periodo del DLgs. 36/2021 rinvia esplicitamente alla disciplina dell'impresa sociale, in particolare all'art. 3 co. 2 ultimo periodo e co. 2-bis del DLgs. 112/2017.