La sentenza Cass. 2.2.2025 n. 2458 ha accertato la residenza in Italia di una società con sede nei Paesi Bassi in forza del controllo operato su di essa da una società italiana, la quale assumeva la totalità delle decisioni rilevanti per la gestione della controllata.
Tuttavia, pur non emergendo mai che la società olandese controllasse a sua volta una società residente, la Suprema Corte ha fatto riferimento all'art. 73 co. 5-bis del TUIR, recante la presunzione legale di residenza in Italia delle società "esterovestite". Tale orientamento si pone in contrasto con quello della risposta a interpello 26.1.2023 n. 164, secondo la quale l'applicabilità della presunzione in commento non può prescindere dal requisito del controllo di una società italiana da parte della società non residente a sua volta controllata da un soggetto residente in Italia.
In assenza, l'Amministrazione finanziaria dovrebbe accertare la residenza in Italia della società estera mediante i criteri dell'art. 73 co. 3 del TUIR, assolvendo il relativo onere probatorio (circostanza comunque verificata nel caso giunto a sentenza).