L'art. 54-sexies del TUIR (inserito dall'art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. 192/2024) prevede, anche per la determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, l'ammortamento dei beni immateriali. In precedenza, in assenza di una specifica disciplina, il costo era invece dedotto per cassa nell'anno di sostenimento.
Per effetto delle modifiche, per la clientela e i beni immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività, viene stabilita la deducibilità in un minimo di 5 anni. Brevetti industriali e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, invece, devono essere ammortizzati in un minimo di 2 anni, mentre, per gli altri diritti pluriennali, il periodo di ammortamento coincide con la durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
Le novità si applicano già dal 2024 (art. 6 co. 1 del DLgs. 192/2024), con effetto sul modello REDDITI 2025, nel quale è stato inserito il nuovo rigo RE10A per l'indicazione di tali costi.
Fa però eccezione l'acquisto della clientela, la cui deduzione per quote di ammortamento si applicherà solo dal 2025 (art. 6 co. 4 del DLgs. 192/2024), con il primo impatto sul modello REDDITI 2026.