Secondo l'art. 173 co. 15-ter del TUIR, quando la scissione con scorporo ha ad oggetto "partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87" del TUIR senza considerare quello di "ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione", le partecipazioni ricevute dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso ex art. 87 del TUIR delle partecipazioni oggetto di scorporo. In merito, la Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024 precisa che, se le partecipazioni scorporate "hanno già maturato i requisiti per l'applicazione del regime di participation exemption, le partecipazioni ricevute dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie".
L'Autore analizza l'ipotesi in cui la scissa iscriva in bilancio la partecipazione nel comparto delle attività finanziarie "possedute per negoziazione". In tale ipotesi, si ritiene che debbano prevalere le disposizioni di realizzo giuridico dell'art. 4 del DM 8.6.2011 (nonché, da quando è in vigore l'IFRS 9, dell'art. 3 del DM 10.1.2018) in virtù delle quali la riclassificazione di uno strumento finanziario in un diverso/nuovo portafoglio dell'IFRS 9 che comporti il mutamento del regime fiscale di riferimento impone di considerare fiscalmente riconosciuto il valore contabile di prima iscrizione nella diversa/nuova categoria e, al contempo, realizzato il differenziale tra tale valore e "il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione".