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Piano Welfare aziendale – Credito welfare non utilizzato

Pubblicato il 19 marzo 2025 Sole24Ore, Eutekne

Secondo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, laddove la parte di importo riconosciuto sotto forma di welfare (c.d. "credito welfare") non utilizzata fosse convertita in denaro, verrebbe meno l'applicabilità dell'art. 51 co. 2 lett. f) del TUIR, con conseguente tassazione dei servizi offerti tramite il piano.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 30.4.2021 n. 311, ha tuttavia affermato che "circa il mancato utilizzo, in tutto o in parte, del credito welfare maturato nel primo anno, si ritiene che il lavoratore possa cumulare tale credito con quanto maturato nel secondo anno, vale a dire nel limite temporale di validità del piano, e a condizione che tali somme non siano in ogni caso convertibili in denaro".
Pertanto, non è possibile convertire in denaro il credito welfare residuo, ma è possibile utilizzarlo negli anni successivi (nei limiti di validità del piano).