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Spese riaddebitate al committente

Pubblicato il 20 marzo 2025 Sole24Ore, Eutekne

Dal 2025 (soggetti "solari"), le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili, nei limiti previsti, se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, quali carte dicredito, debito e prepagate (art. 1 co. 81 lett. b) e 83 della L. 207/2024).
Tale disposizione deve essere coordinata con l'art. 54 co. 2 lett. b) del TUIR (inserito dall'art. 5 co. 1 lett.b) del DLgs. 192/2024), ai sensi del quale, sempre dal 2025, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nemmeno i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art. 54-ter co. 1del TUIR).
Pertanto, nel vigente contesto normativo, le spese sostenute direttamente dal professionista e riaddebitate analiticamente al committente sarebbero comunque indeducibili dal reddito di lavoro autonomo di chi le ha sostenute, rendendo irrilevante, ai fini della deducibilità in capo a quest'ultimo, lo strumento con cui l'onere è stato pagato. In altri termini, come osservato dagli Autori, il requisito della deducibilità subordinata alla tracciabilità del pagamento sembrerebbe superata dall'irrilevanza reddituale delle spese in questione, ove queste ultime siano richieste a rimborso analiticamente al committente.
Inoltre, sempre secondo gli Autori, la deducibilità del rimborso in capo al committente non sarebbe comunque subordinata alla tracciabilità della spesa pagata dal lavoratore autonomo: la condizione della tracciabilità, infatti, resterebbe un'esigenza del solo professionista (ad esempio, per garantirsi la deducibilità dell'onere non rimborsato nei vari casi d'insolvenza del committente). Su tale punto, data la formulazione non chiara della norma, appare però necessario un chiarimento ufficiale.

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