Con la risposta a interpello 20.3.2025 n. 76, l'Agenzia si è pronunciata sulle modalità di fatturazione degli imballaggi non restituiti, chiarendo alcuni aspetti della disciplina prevista, a fini di semplificazione, dal DM 11.8.75.
Con riguardo alla determinazione della base imponibile dell'autofattura riepilogativa, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che essa può essere costituita dal prezzo pattuito o, in mancanza, dal valore normale dei beni, calcolato ai sensi dell'art. 14 del DPR 633/72 (cfr. R.M. n. 503502/75). In questo senso, è ammissibile l'utilizzo del valore "mercuriale", purché effettivamente rappresentativo del valore normale degli imballaggi non restituiti.
Il "sistema dell'autofattura" non si applica per i pallet in legno. La cessione di pallet nelle fasi successive alla prima immissione in commercio è, infatti, soggetta ad inversione contabile ex art. 74 co. 7 del DPR 633/72; il meccanismo, data la finalità antifrode, va applicato alla rivendita autonoma dei bancali così come alla mancata restituzione degli stessi.
Quanto alle modalità di rettifica dell'autofattura emessa, in caso di imballaggi la cui restituzione è avvenuta oltre l'anno, l'Agenzia riconosce che tale circostanza può costituire presupposto per operare la variazione in diminuzione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72. Si tratta, infatti, di un evento che può configurare una causa di sopravvenuta nullità dell'operazione originaria, consistente nella cessione dell'imballaggio non restituito.