Secondo l'ordinanza Cass. 11509/2025 non devono essere contabilizzate tra le immobilizzazioni materiali le spese di ristrutturazione sostenute da una società su un immobile detenuto in comodato.
Ciò comporta che, ai fini del test di operatività di cui all'art. 30 della L. 724/94, a queste spese deve sempre essere applicato il coefficiente del 15%.