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Cessioni di beni nei confronti di stranieri ubicati nei quartieri generali militari in Italia - Non imponibilità IVA - Condizioni (Cass. 10.4.2025 n. 9391)

Pubblicato il 08 maggio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Il perimetro oggettivo di applicazione dell'art. 72 del DPR 633/72, in virtù del quale sono non imponibili e cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate "nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali" non può che essere circoscritto.
La nozione di "funzioni istituzionali" va interpretata nel senso che le operazioni agevolate devono essere "collegate alla difesa militare degli Stati membri della NATO".
La stessa Corte di giustizia, richiamando il protocollo sullo statuto dei quartieri generali sottoscritto a Parigi il 28.8.52, ha confermato che l'esenzione dai diritti e dalle imposte è pur sempre volta allo scopo di agevolare lo stabilimento, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei quartieri generali interalleati sul territorio di uno Stato aderente alla NATO (v. Corte di giustizia 26.4.2012 causa C-225/11).
In questo senso, pertanto, non possono rientrare nel perimetro dell'agevolazione "le attività di bar gelateria per il personale militare e civile" (Cass. 9391/2025).

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