L'Autore si sofferma sui profili problematici correlati all'intervento sostituivo del Tribunale in caso di omessa nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale nelle srl che, per due esercizi consecutivi, abbiano superato uno dei parametri di cui all'art. 2477 co. 2 lett. c) c.c.
Si osserva, quindi, che:
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non risultano oggetto di comunicazione al Tribunale, da parte dei Registri delle imprese, i casi di mancata nomina né in srl tenute al bilancio consolidato, né nelle srl che controllano società obbligate alla revisione legale;
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sarebbe opportuno chiarire se il Tribunale sia legittimato ad intervenire solo in caso di mancata nomina al primo superamento dei parametri da parte della società oppure se l'intervento sostitutivo dell'organo giudiziario sia legittimo anche in caso di mancata "rinomina" in situazione successiva;
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la scelta è demandata esclusivamente all'organo giudiziario, seppur compatibilmente con le previsioni dell'atto costitutivo. Qualora, come spesso avviene, gli atti costitutivi richiamino l'art. 2477 c.c. o prevedano la possibilità di nominare un organo di controllo o un revisore legale, la scelta sarà affidata al Tribunale che, pertanto, determinerà non solo il soggetto a cui delegare i controlli ma anche a quale tipologia di controlli - cioè gestionali ex art. 2403 c.c. (e di revisione legale) o esclusivamente di revisione legale dei conti - la società dovrà essere sottoposta.