In deroga agli ordinari criteri di territorialità ai fini IVA, l'art. 7-quater co. 1 lett. a) del DPR 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizi relativi a beni immobili sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato in cui è situato l'immobile stesso.
Nel caso di prestazioni complesse comprendenti servizi relativi a immobili ma anche altri beni o servizi, non è sempre immediato comprendere se debba essere applicata la deroga per i servizi immobiliari di cui all'art. 7-quater del DPR 633/72 ovvero le regole generali di cui all'art. 7-ter del DPR633/72.
Con riferimento ai contratti complessi, le Note esplicative della Commissione europea hanno specificato che occorre verificare se l'elemento predominante della prestazione sia il servizio relativo all'immobile e se tale servizio possegga un "nesso sufficientemente diretto" con il bene in questione.
In base a quanto indicato dalle Note esplicative, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 87/2025 ha concluso che si qualifica come servizio relativo a un bene immobile (con applicazione del criterio di territorialità ex art. 7-quater del DPR 633/72) l'utilizzo di un autodromo per eventi sportivi, unitamente ad altri servizi collegati all'utilizzo del bene (es. ospitalità e catering per i partecipanti).