Lo schema di D.lgs. correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14.7.2025, interviene, tra l'altro, sulla disciplina in materia di correzione di errori contabili di cui all'art. 83 co. 1 del TUIR e all'art. 8 co. 1-bis del DL 73/2022 conv. L. 122/2022, applicabile dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022.
In particolare, lo schema di D.lgs. prevede la rilevanza fiscale ai fini IRES e IRAP delle poste correttive nel periodo d'imposta di correzione:
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per i soggetti che sottopongono il bilancio d'esercizio a revisione legale;
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soltanto per gli errori iscritti in bilancio come non rilevanti;
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soltanto se la correzione è effettuata entro la data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento;
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limitatamente all'IRAP, soltanto se il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui è effettuata la correzione e relativo al periodo in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non è negativo.
Dalla Relazione illustrativa allo schema di D.lgs. si desume, peraltro, che:
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possono essere oggetto di correzione con immediata rilevanza fiscale non solo gli errori di imputazione, ma anche gli errori di qualificazione/classificazione e di quantificazione;
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la procedura di correzione degli errori con rilevanza fiscale non determina effetti sanzionatori per infedele dichiarazione.
La decorrenza è prevista per le correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2025.