Ai sensi dell'art. 1 co. 641 della L. 147/2013 "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani".
Secondo l'interpretazione adottata dalla giurisprudenza, la condizione di "inutilizzabilità" da cui deriva l'inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti urbani, e che determina dunque l'esclusione dalla TARI, deve dipendere esclusivamente da ragioni oggettive, che rendono di fatto il bene inservibile, non potendo invece derivare da una scelta soggettiva del contribuente (così, tra le altre, Cass. 28.12.2022 n. 37965).
In altre parole, in forza di tale interpretazione giurisprudenziale, è sottratto alla TARI l'immobile oggettivamente inutilizzabile, e non quello in concreto lasciato inutilizzato dal titolare.
Aderendo a tale posizione, la C.T. Reg. Lazio 26.11.2020 n. 3779/8/20 ha affermato che configura una situazione di "oggettiva inutilizzabilità" il mancato collegamento alla rete fognaria ed alle reti di fornitura dei servizi; al contrario, deve comunque ritenersi assoggettato alla TARI (seppure eventualmente ridotta per l'utilizzo temporaneo) l'immobile che il proprietario lascia volontariamente inabitato e non arredato, soprattutto quando risulta allacciato ai c.d. servizi di rete (elettrico, idrico, ecc.).
In senso conforme anche la C.G.T. I Chieti 14.11.2023 n. 255/1/23 e la C.G.T. II Umbria 28.8.2023 n. 273/1/23, nonché la circ. Min. Economia e Finanze 22.6.1994 n. 95/E.