La scissione ex art. 2506 c.c. definita "asimmetrica" è lo strumento giuridico mediante il quale due o più soci (o due o più gruppi di soci) possono "dividersi" il patrimonio della comune società e proseguire ciascuno con una propria società unipersonale (o unifamiliare) senza transitare per una previa liquidazione della società comune con assegnazione di parte del patrimonio a ciascuno di essi.
Pur trattandosi di un'operazione neutrale ai fini fiscali ex art. 173 del TUIR, questa operazione non si inserisce in un più ampio disegno unitario rappresentato dalla scelta dei soci di "dividersi" il patrimonio sociale, anziché liquidare la società e assegnarsi i beni. Pertanto, in linea generale, questa tipologia di scissione non determina alcun vantaggio fiscale indebito ex art. 10-bis della L. 212/2000.
Questa impostazione può ormai dirsi condivisa non soltanto dalla dottrina assolutamente maggioritaria, ma anche dalla prassi ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.
L'Autore osserva che l'unica questione che rimane aperta, nelle valutazioni dell'Agenzia delle Entrate sulle scissioni asimmetriche, è quella dell'utilizzo della scissione asimmetrica per immettere beni del patrimonio della società scissa in contenitori societari di pertinenza di singoli soci (o di singoli gruppi "familiari" di soci) che si limitano a svolgere una gestione di comodo di detti beni a favore dei soci medesimi.